Art. 1
E’ costituita la Confederazione sindacale a carattere nazionale denominata “CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE” (C.U.B.)
Art. 2
La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) è un’organizzazione intercategoriale che riunisce le strutture sindacali delle singole organizzazioni che vi aderiscono.
Art. 3
La Confederazione Unitaria di base (C.U.B.) è un sindacato: · fondato sui principi di solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza, democrazia, autonomia, pacifisti ed ecologici e si riconosce nei valori della resistenza; · fortemente radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione sulla contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo dì regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società; · che esprime le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società; · capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, realizzare effettiva pari opportunità, salvaguardare le minoranze, tutelare i diritti personali indisponibili; · impegnato a realizzare il diritto di tutti i lavoratori/lavoratrici ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti sindacali aziendali; · che intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori/lavoratrici il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulla nomina delle delegazioni alle trattative; · che si oppone a qualsiasi forma di limitazione del diritto di sciopero e contro ogni monopolio da parte degli apparati sindacali, che rivendica la piena titolarità per i lavoratori/lavoratrici dei diritti essenziali; · che punta ad affermare il diritto alla casa per ogni persona; · che pone sullo stesso piano lavoratori/lavoratrici italiani e stranieri garantendo a tutti eguali diritti; · che fa propria la battaglia dei soggetti deboli socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale; · autonomo dai partiti, dai padroni, dai governi e dallo stato; · che si batte per consistenti riduzioni dell’orario di lavoro, che si propone contro la disoccupazione, per l’emancipazione, la ridistribuzione fra tutti del lavoro esistente e necessario; · che opera per un ambiente vivibile dentro e fuori i luoghi di lavoro, contro il degrado ambientale e sociale. Impegnato per una riconversione ecologica della produzione, dell’economia e per affermare un nuovo modello di sviluppo; · impegnato sul terreno di un nuovo internazionalismo che affermi una nuova fase di pace e disarmo anche attraverso la riconversione dell’industria bellica; · a fianco dei lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo e dei popoli in lotta per l’autodeterminazione. · impegnato perché la differenza di genere e di sesso sia riconosciuta come valore che arricchisce il nostro sindacato e la società. Dobbiamo rappresentare gli interessi dei lavoratori, donne e uomini, che in quanto tali, sono diversi e vivono condizioni differenti.
Art. 4
La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) ha come soci le federazioni nazionali delle organizzazioni aderenti. L’assemblea nazionale avvia un processo di riassetto organizzativo con l’obbiettivo finale di realizzare la Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) quale unica organizzazione confederale articolata per federazioni nazionali verticali. Gli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti sono iscritti di diritto alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.). L’iscrizione avverrà attraverso un’unica tessera rilasciata dalla Confederazione.
Art. 5
La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) non vuole e non intende in alcun modo porsi quale struttura gerarchica che interferisce nell’attività delle singole organizzazioni aderenti. E’ fatta espressamente salva la totale incondizionata autonomia di ogni organizzazione aderente. E’ fondamentale promuovere la presenza delle donne in tutti i livelli dell’organizzazione sia territoriali, regionali e nazionali della Cub, come arricchimento della nostra organizzazione La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) rappresenta le singole organizzazioni sindacali aderenti nelle trattative e nella stipula di accordi concernenti questioni di carattere generale che investono i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori/lavoratrici aderenti. Le singole organizzazioni sindacali aderenti hanno la massima autonomia nella definizione delle piattaforme contrattuali di settore. Ogni organizzazione sindacale aderente dovrà però informare la Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) circa i contenuti delle piattaforme. In ogni caso è obbligatoria la discussione preventiva dell’insieme della confederazione prima della firma dei contratti nazionali di categoria. Solo in virtù di un mandato apposito di una singola organizzazione aderente la Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) può essere chiamata a rappresentare i lavoratori/lavoratrici iscritti/e a quella organizzazione.
Art. 6
Sono organi della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) l’Assemblea dei delegati, il Consiglio Nazionale, il Coordinamento e i Coordinatori e i Rappresentanti Legali. Le decisioni sono assunte in tutti gli organi a maggioranza dei due terzi delle organizzazioni sindacali aderenti e dei partecipanti, salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito nel presente statuto. Le decisioni sono valide con la presenza del 50%+1 delle organizzazioni aderenti e dei partecipanti. Gli organismi della Cub restano in carica 4 anni.
Art. 7
L’Assemblea, il Consiglio Nazionale e il Coordinamento Nazionale sono espressi dalle organizzazioni sindacali aderenti e sono composte dai delegati designati dalle stesse, sulla base di una quota uguale per tutte le organizzazioni sindacali ed una quota proporzionale agli iscritti/e.
Art. 8
L’Assemblea dei delegati/e è il massimo organo deliberante che si riunisce ogni quattro anni. La convocazione straordinaria dell’Assemblea può essere richiesta dal Coordinamento a maggioranza dei 2/3 (due terzi). L’ordine del giorno dell’Assemblea è fissato dal Coordinamento e deve essere reso noto almeno tre mesi prima della convocazione. L’Assemblea decide l’indirizzo generale, la linea politica, il modello organizzativo, le modifiche statutarie della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.).
Art. 9
Il Consiglio Nazionale ha il compito di attuare le linee politiche definite dall’Assemblea Nazionale e di assumere tutte le decisioni attinenti le iniziative della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.). Il Consiglio Nazionale è formato da 120 componenti designati dalle singole organizzazioni aderenti e per una quota che verrà fissata dal Coordinamento Nazionale, da componenti delle Cub Regionali al completamento del processo di costituzione delle stesse. Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Coordinamento Nazionale almeno una volta l’anno.
Art. 10
Il Coordinamento Nazionale della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) composto da 45 componenti, designati dalle singole organizzazioni aderenti, attua le decisioni sindacali e organizzative nell’ambito delle delibere approvate dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale, elegge i 6 Coordinatori Nazionali e i 2 Rappresentanti Legali e convoca l’Assemblea Nazionale. Il Coordinamento nomina 2 rappresentanti legali, che assumono in modo congiunto la rappresentanza legale della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri.Il loro incarico ha durata di quattro anni, possono essere revocati e sostituiti da altri componenti del Coordinamento Nazionale. In ogni momento la singola organizzazione sindacale può revocare il mandato a ciascun componente designato/a e sostituirlo/a con un altro/a. Il Coordinamento Nazionale viene convocato di norma una volta al mese. Il Coordinamento determina anno per anno il contributo di iscrizione alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) che dovrà essere versato da ogni singola organizzazione sindacale aderente.
Art. 11
I Coordinatori Nazionali nel numero di 6 hanno il compito di convocare il Coordinamento Nazionale e di attuarne le decisioni. Il loro numero può essere variato sulla base di quanto previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto.
Art. 12
E’ incompatibile la carica di componente di organismi direttivi ed esecutivi della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) con incarichi pubblici elettivi e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.
Art. 13
La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) si articolerà attraverso la costituzione di organismi di ambito Regionale e provinciale. Le Cub Regionali e provinciali hanno il compito di sviluppare l’iniziativa sindacale a livello locale e nei confronti delle controparti istituzionali nell’ambito delle linee strategiche e delle decisioni individuate ed assunte dal Coordinamento Nazionale. Le organizzazioni assicureranno alle proprie strutture territoriali risorse adeguate a svolgere sia l’attività propria che quella confederale attraverso la definizione della quota contributiva di titolarità delle strutture stesse.
Art. 14
La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) è impegnata a realizzare il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici ad eleggere con voto segreto i propri rappresentanti sindacali aziendali. Ai rappresentanti sindacali aziendali va riconosciuta la piena titolarità della contrattazione aziendale. Tutte le organizzazioni sono tenute ad utilizzare la sigla Cub affiancata a quella di categoria, in tutte le iniziative pubbliche a partire dalle elezioni della RSU. La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) intende operare affinché sia riconosciuto ai lavoratori/lavoratrici il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulla nomina delle delegazioni alle trattative. La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) per la definizione delle proprie proposte rivendicative e di iniziativa è impegnata a realizzare la consultazione degli iscritti/e e dei lavoratori/lavoratrici ed a definire, in modo conclusivo, le proprie proposte al termine di una consultazione democratica.
Art. 15
Le entrate ordinarie della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) sono costituite dal contributo associativo delle singole organizzazioni sindacali aderenti, secondo le modalità definite anno per anno dal coordinamento nazionale. La gestione amministrativa è di competenza del Coordinamento, che può nominare un Tesoriere. Il Patrimonio della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili da essa acquisiti o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. Le singole organizzazioni sindacali aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Art. 16
Il Coordinamento può decidere di sottoscrivere patti federativi e/o patti di consultazione preventiva con altre organizzazioni di base; patti che devono impegnare le organizzazioni contraenti alla consultazione reciproca e preventiva sulle proposte di iniziativa e a non attuare meccanismi concorrenziali.
Art. 17
Il Coordinamento può aderire ad organismi internazionali su apposito mandato dell’Assemblea.
Art. 18
Sarà favorita l’ammissione nella Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) di altre organizzazioni purché ne accettino espressamente gli obbiettivi, i metodi, lo statuto, la disponibilità al processo di riorganizzazione verticale e la rottura netta con le iniziative di cgil, cisl, uil. Le adesioni alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) sono accettate dal Coordinamento. L’ammissione alla Confederazione Unitaria di Base di ogni nuova organizzazione sindacale comporta la designazione, da parte della stessa, di almeno un rappresentante nel Coordinamento Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
Art. 19
Le organizzazioni sindacali aderenti possono recedere dalla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) in qualsiasi momento. Da tale momento cessano i versamenti a favore della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.).
Art. 20
L’Assemblea Nazionale dei delegati/e può decidere a maggioranza di 2/3 (due terzi) la disaffiliazione, per gravi motivi, di ciascuna delle organizzazioni aderenti.
Art. 21
In caso di recesso o disaffiliazione il patrimonio resta indiviso e a disposizione della Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) La singola organizzazione sindacale che cessi di aderire alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) non potrà vantare alcun diritto sul fondo comune.
Art. 22
La Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.) potrà costituire enti operativi specifici per taluni settori di attività quali la previdenza e l’assistenza fiscale, sociale, la formazione professionale, il tempo libero.
Art. 23
Le modifiche al presente statuto possono essere assunte dall’Assemblea Nazionale con maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) delle organizzazioni e dei partecipanti all’assemblea. Le decisioni sono valide in presenza del 50%+1 delle organizzazioni e dei partecipanti.
Art. 24
Le norme attuative del presente Statuto sono definite dal Coordinamento Nazionale attraverso un apposito regolamento.