FERIE

Premessa

Il diritto alle ferie risponde alla finalità di assicurare ai lavoratori subordinati un periodo di riposo nel corso dell'anno, durante il quale reintegrare le proprie energie psico-fisiche. Le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile del lavoratore. Tale periodo deve essere "possibilmente continuativo" e goduto "nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro" e la sua durata è stabilita dalle leggi, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.

Maturazione del diritto

foto modello isee

Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore.

Rientrano nel periodo di servizio valevole ai fini della maturazione del diritto alle ferie, oltre ai periodi di effettivo servizio, anche:

  • i periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio
  • i periodi di assenza dal lavoro per malattia e infortunio
  • i periodi di assenza dal lavoro per l'adempimento di funzioni presso i seggi elettorali
  • i periodi di riduzione dell'orario di lavoro

Non sono, invece, computabili nel periodo di servizio utile ai fini delle ferie:

  • i periodi di congedo parentale
  • i periodi di assenza durante le malattie del bambino
  • i periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
  • i periodi di sospensione totale dell'attività lavorativa per intervento della C.I.G

Durata e determinazione delle ferie

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Restano, comunque, salve eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi o la specifica disciplina riferita a particolari categorie di lavoratori (operanti nell'ambito dei servizi di protezione civile, compresi quelli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli Organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato).

Il datore di lavoro che viola le disposizioni di legge in materia è punito con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione . La sanzione non si applica se il datore di lavoro non è ritenuto responsabile, nell'ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie (ovvero il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell'anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, per esempio per assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, servizio civile ecc.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003, è possibile (fino al 29 aprile 2003) monetizzare (cioè sostituire con apposita indennità) le ferie maturate e non godute, se ed in quanto previsto dal ccnl applicabile e sempre nel rispetto dei princìpi costituzionali. Dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il periodo minimo di quattro settimane non può essere monetizzato, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Per i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie. In sostanza, con l'introduzione del D.Lgs. n. 66/2003 si possono distinguere tre periodi di ferie:

  • un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore che dovrà essere formulata tempestivamente, e dovrà essere compatibile con le esigenze del datore di lavoro
  • un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvo le migliori condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva. Se la contrattazione stabilisce termini meno ampi per la fruizione del periodo di ferie, il superamento di questi ultimi, determinerà una violazione esclusivamente contrattuale
  • un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane, potrà essere fruito anche in modo frazionato . Questo ultimo periodo può essere monetizzato

In deroga alla disciplina generale, la contrattazione collettiva può:

  • ridurre il limite delle due settimane (ad. esempio ad una settimana) per cui è obbligatorio il godimento annuale, purché tale riduzione non renda vana la funzione delle ferie e sia occasionata da eccezionali esigenze del datore di lavoro
  • prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie per le quali non vi è l'obbligo di godimento annuale, nella considerazione che il rinvio del godimento delle ferie non può essere tale da snaturare la funzione delle ferie stesse.

Se le quattro settimane di ferie non sono godute entro il termine dei 18 mesi o da ciò che di migliorativo stabilisce la contrattazione collettiva (sempre che il mancato godimento non sia dovuto alla volontà del lavoratore) diventano oggetto di risarcimento del danno. Spetta al lavoratore dimostrare l'entità del danno subito.

Nell'ipotesi in cui il normale orario di lavoro sia espresso su base media in relazione a periodi non superiori all'anno è rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle ferie. Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro non arbitrariamente, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto comunque comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Nelle esigenze dell'impresa si intende anche la necessità del datore di lavoro di far fruire le ferie in occasione di sospensioni dell'attività lavorativa al fine di determinare il minor disagio possibile all'azienda. Molti contratti collettivi stabiliscono che le ferie possono essere godute anche collettivamente da lavoratori dello stesso reparto o stabilimento. Sempre con riferimento alla determinazione del periodo di ferie, va sottolineato che non possono essere considerati come giorni di ferie:

  • il periodo di preavviso
  • i periodi di congedo di maternità (o paternità) e di congedo parentale
  • il periodo di malattia sopravvenuta durante le ferie
  • i periodi di malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, su richiesta del genitore
  • i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali

Nel caso di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie, il lavoratore ha diritto al prolungamento del periodo di ferie, ovvero al relativo trattamento economico, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Trattamento economico

Durante l'assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe dovuto se avesse fornito la propria prestazione, fatte salve le migliori condizioni stabilite dai contratti collettivi.

Indennità sostitutiva delle ferie

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, spetta al lavoratore per i giorni di ferie sino a quel momento maturati e non goduti la monetizzazione degli stessi. La sostituzione della fruizione delle ferie con l'indennità sostitutiva, ovvero con la monetizzazione delle stesse, può riguardare solo il periodo di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane. Per i contratti a tempo determinato è possibile monetizzare le ferie non godute mentre non è consentito programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie mediante il pagamento delle stesse.

Adempimenti contributivi

Compenso per ferie non godute

La scadenza dell'obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi devono essere individuati: entro il termine fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie; ovvero, nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione delle ferie dai regolamenti aziendali o dai patti individuali rispetto alla previsione legale o contrattuale, in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o patti individuali, entro il 18º mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie. Nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause previste da norme di legge (es. malattia, maternità, ecc.). che si siano verificate nel corso dei 18 mesi, il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa. I datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute. Dato che l'indennità sostitutiva delle ferie rientra negli elementi variabili della retribuzione , i relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.